IMPIANTI TERMICI

Roma, regole per i riscaldamenti: l’ordinanza del sindaco

A Roma riscaldamenti accesi dal 15 novembre all’8 aprile, per un massimo di 11 ore al giorno e con temperature ridotte di 1°C.

Roma, regole per i riscaldamenti: l’ordinanza del sindaco

È stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco di Roma n. 145 del 29 ottobre 2026, che stabilisce le modalità di funzionamento degli impianti termici nella stagione invernale 2026-2027.

Per gli impianti presenti sul territorio di Roma Capitale, il periodo ordinario di esercizio è fissato dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027. L’accensione potrà durare al massimo 11 ore al giorno, nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Per gli uffici dell’Amministrazione Capitolina il limite è invece di 10 ore giornaliere.

L’ordinanza prevede inoltre una riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013: il limite è quindi di 17°C, con 2°C di tolleranza, negli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19°C, sempre con 2°C di tolleranza, negli altri edifici.

Le limitazioni sul periodo e sulla durata di accensione non si applicano a ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilabili, comprese quelle per minori e anziani, né alle strutture protette per l’assistenza e il recupero di tossicodipendenti e di altri soggetti affidati ai servizi sociali pubblici. Sono esclusi anche gli edifici che ospitano sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali non collocate in stabili condominiali, gli asili nido, le scuole materne, le piscine, le saune e strutture analoghe, oltre agli edifici industriali, artigianali e assimilabili quando ricorrano esigenze tecnologiche o produttive.

Il limite delle 11 ore non riguarda gli uffici e le attività commerciali, per le parti destinate a servizi con attività giornaliera senza interruzioni. La deroga vale anche per gli impianti con circuito primario destinati esclusivamente a servire edifici già esentati, per la produzione di acqua calda sanitaria o per mantenere la temperatura necessaria al funzionamento dei circuiti secondari.

Sono inoltre esclusi dal limite orario gli impianti centralizzati a servizio di più unità immobiliari residenziali dotati di termoregolatore, sonda esterna e programmatore con almeno due livelli di temperatura nelle 24 ore. In caso di funzionamento continuo, il programmatore dovrà essere regolato e sigillato per mantenere 16°C, con 2°C di tolleranza, durante le ore al di fuori della fascia giornaliera di attivazione.

La stessa deroga si applica agli edifici pubblici e privati che rispettano gli obblighi relativi all’utilizzo di impianti alimentati prevalentemente da fonti rinnovabili, previsti dall’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La riduzione della temperatura non si applica alle aree destinate alla permanenza e al trattamento medico di degenti e ospiti in ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilabili, comprese quelle per minori, anziani, tossicodipendenti e altri soggetti affidati ai servizi sociali pubblici.

Sono inoltre esclusi dal limite di temperatura piscine, saune e strutture assimilabili, nonché le sedi diplomatiche e delle organizzazioni internazionali non situate in stabili condominiali, quando il Comune abbia già autorizzato deroghe motivate sulla base di elementi oggettivi o della specifica destinazione d’uso. La deroga riguarda anche gli edifici industriali, artigianali e assimilabili per i quali siano già state concesse eccezioni motivate da esigenze tecnologiche o produttive, oppure dall’utilizzo di energia termica non convenientemente impiegabile in altro modo.

Anche per gli edifici dotati prevalentemente di impianti alimentati da fonti rinnovabili non si applica la riduzione della temperatura. Il limite di accensione non riguarda inoltre gli impianti con pannelli radianti incassati nelle strutture murarie e quelli centralizzati con riscaldamento a pompa di calore.

La riduzione del periodo di esercizio non si applica agli edifici pubblici e privati riscaldati esclusivamente con pompe di calore autonome o centralizzate, anche se integrate con impianti alimentati da fonti rinnovabili. È esclusa dalla riduzione della temperatura anche la conduzione degli impianti regolata da contratti di servizio energia, quando il corrispettivo è legato al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti stabiliti dal D.P.R. n. 74/2013.

Gli organi di vigilanza competenti dovranno effettuare i controlli necessari per verificare il rispetto dell’ordinanza. Le violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Comune di Roma.